Avvocato Domenico Esposito
 


INFEDELTA’ CONIUGALE E ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

 

Cassazione , sez. I civile, sentenza 19.09.2006 n° 20256
In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

La Cassazione, con la sentenza n. 20256 del 19.9.2006, conferma la giurisprudenza già conosciuta sull’argomento, per la quale l'infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell’addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell’unione: in altre parole, senza l’intollerabilità della convivenza, non vi può essere una di addebito.

Se infatti, come nel caso trattato dai giudici della suprema corte, dopo la separazione la moglie si abbandona al meretricio, poiché l’unione dei coniugi era entrata in crisi già anteriormente al comportamento censurato, che anzi ne rappresentava anzi una conseguenza, lo stesso non costituisce motivo per l’addebito della separazione alla moglie.